ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PERIPLI – CULTURE E SOCIETA’ EUROMEDITERRANEE” PARTE I – PRINCIPI FONDAMENTALI

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Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituito nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Peripli – Culture e Società Euromediterranee” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
La denominazione dell’associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” (in sigla APS) successivamente all’iscrizione della stessa associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell’istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione “Peripli – Culture e Società Euromediterranee APS”. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Gualdo Tadino (PG) in Piazza San Francesco n.5. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sede legale potrà essere variata in qualunque momento con deliberazione dell’Assemblea che altresì potrà istituire anche altre sedi territoriali e di rappresentanza in Italia e all’estero.

Art. 2 – Statuto
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Art. 3 – Finalità e attività
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione si propone di favorire la promozione del dialogo tra le culture e le società euro mediterranee attraverso la costituzione di uno spazio di confronto permanente su tematiche afferenti ai contesti socioculturali dell’area. Le attività che si propone di svolgere, principalmente in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, lettera d) del D.lgs. 117/2017);
  • formazione universitaria e post-universitaria (Art. 5, lettera g) del D.lgs. 117/2017);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5, lettera h) del D.lgs. 117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art. 5, lettera i) del D.lgs. 117/2017);
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (Art. 5, lettera j) del D.lgs. 117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5, lettera k) del D.lgs. 117/2017);
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5, lettera l) del D.lgs. 117/2017);
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (Art. 5, lettera n) del D.lgs. 117/2017);
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché’ di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (Art. 5, lettera o) del D.lgs. 117/2017);
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (Art. 5, lettera r) del D.lgs. 117/2017); – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Art. 5, lettera v) del D.lgs. 117/2017);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art. 5, lettera w) del D.lgs. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

  • Organizzazione di iniziative che favoriscano l’incontro tra gli operatori del mondo della cultura, l’organizzazione di attività culturali quali convegni, eventi, mostre, dibattiti, raduni, seminari, conferenze giornate di studio, incontri di ogni tipo per favorire lo scambio e la diffusione dei saperi sia sulla sponda Nord che sulla sponda Sud del Mar Mediterraneo;
  • Organizzazione di attività di formazione da svolgersi presso Università, fondazioni, aziende, istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali, attività di consulenza, organizzazione di master e corsi di perfezionamento e specializzazione;
  • Traduzione, online e in cartaceo, di articoli di stampa internazionali e servizi editoriali a stampa e in cartaceo;
  • Progettazione, promozione di attività editoriali, informative e comunicative, quali redazione di pubblicazioni, bollettini e riviste, opuscoli, atti di convegni, di seminari anche online;
  • Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi, seminari e servizi nell’ambito degli scopi istituzionali.

Art. 4 – Attività diverse
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Raccolta fondi
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Art. 6 – Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
La sua cessazione, anche ai fini dei procedimenti e adempimenti di liquidazione del patrimonio, è regolata dalla legge e dal presente statuto.

PARTE II – ASSOCIATI

Art. 7 – Associati
Sono associati dell’associazione le persone fisiche e/o altre APS, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all’associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.
Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

Art. 8 – Ammissione
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni con relativa motivazione. L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 9 – Contributi associativi
Gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative, stabilite su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci, nel rispetto del regolamento interno adottato. Le quote dovranno essere versate al momento dell’ammissione e successivamente all’inizio dell’anno solare.
La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
Gli stessi hanno diritto di ricevere, all’atto dell’ammissione e previo pagamento della quota associativa, la tessera sociale con validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle provvidenze attuate dall’associazione.
Hanno altresì il diritto di:

  • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • Esaminare i libri sociali;
  • Votare in assemblea, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

  • Rispettare il presente statuto ed i regolamenti dell’associazione;
  • Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;
  • Non operare in concorrenza e/o contro gli scopi dell’associazione;
  • Rispettare le delibere degli organi sociali.

Art. 11 – Volontario e attività di volontariato
L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali devono essere iscritti in un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore cella comunità e del bene comune in maniera non occasionale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e le condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve obbligatoriamente assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 12 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo PEC o Raccomandata A/R, con almeno trenta giorni di anticipo.
L’associato che contravviene gravemente si doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
La qualifica di associato può venir meno altresì per i seguenti motivi:

  • Estinzione giuridica dell’APS o altro ente senza scopo di lucro associato;
  • Per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato è stato ammesso;
  • Per morosità nei pagamenti dei contributi associativi. Viene considerato moroso l’associato che essendo stato invitato per iscritto, due volte consecutive a distanza di non meno di due mesi l’uno dall’altro, dal Consiglio Direttivo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto.

PARTE III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere;
  • Il Comitato scientifico;
  • L’Organo di controllo;
  • L’Organo di revisione legale dei conti.

Art. 14 – L’assemblea degli associati
All’assemblea è l’organo sovrano alla quale possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
I voti sono palesi tranne quelli riguardanti gli associati, come l’esclusione di un associato. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato nel registro dei verbali conservato nella sede dell’associazione.

Art. 15 – Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:

  • Determinare e approvare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • Discutere e deliberare sui rendiconti economico-finanziari e/o bilanci laddove previsti, consuntivi e preventivi, e sulle relazioni, tutti così come predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • Nominare e revocare i componenti delle commissioni o comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;
  • Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • Deliberare sull’esclusione degli associati;
  • Deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • Approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • Deliberare sull’ammontare delle quote annue associative, i tempi e le modalità di versamento;
  • Deliberare su ogni argomento ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Convocazione dell’assemblea
L’assemblea è convocata dal Presidente, dallo stesso presieduta o in sua assenza dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio, mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire mediante avviso in forma scritta inviato con qualsiasi mezzo idoneo anche telematico e/o informatico, anche a mezzo posta elettronica ovvero sms e/o messaggio di testo e/o mediante l’affissione dell’avviso nella sede dell’associazione. L’assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quanto il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 17 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 18 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
È composto genericamente da almeno 5 membri e fino ad un massimo di 7, eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate (Si applica l’articolo 2382 del Codice civile), durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il voto è palese per alzata di mano salvo nel caso in cui sia richiesta una diversa procedura da parte di due terzi dei membri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 20 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

  • Amministra l’associazione;
  • Attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • Predispone il bilancio preventivo e consuntivo, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
  • Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  • Delibera sull’ammissione degli associati;
  • Predispone il regolamento interno dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • Ha la facoltà di procedere ad acquisti, accettare donazioni, permute e alienazioni mobiliari e immobiliari, stipulare atti e contratti inerenti alle attività associative;
  • Nomina e scioglie il Comitato Scientifico, sulla base di quanto stabilito dal regolamento interno;
  • Conferisce incarichi di collaborazione esterna e provvede all’erogazione di borse di studio;
  • Affida particolari incarichi agli associati che sono tenuti a rendere conto del loro operato;
  • Può istituire un gruppo di lavoro operativo di esperti a cui affidare incarichi mirati nell’ambito della missione associativa.
  • Delibera in caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio e all’immagine dell’associazione, l’applicazione delle seguenti sanzioni: richiamo e richiesta all’assemblea di esclusione dell’interessato dall’associazione;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’Organo di controllo e il soggetto della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’associazione, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell’art. 15 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n.39, in quanto compatibili.

Art. 21 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante avviso in forma scritta 14 inviato con qualsiasi mezzo idoneo anche telematico e/o informatico, anche a mezzo posta elettronica ovvero sms e/o messaggio di testo, da consegnare almeno tre giorni prima dell’adunanza, termine che può essere ridotto per ragioni di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso.
I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale a cura del Presidente, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 22 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi e in ogni grado di giurisdizione è titolare del potere di firma e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. In caso di urgenza, può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive i verbali e controlla l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare a qualunque membro del Consiglio Direttivo le funzioni di Segretario e di Tesoriere.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 23 – Il Segretario
Il Segretario, scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, svolge funzione di collaborazione ai compiti istituzionali dell’associazione, anche nell’ambito delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali provvede alla 15 relativa verbalizzazione che sottoscrive insieme al Presidente, inoltre provvede a curare i rapporti dell’associazione con gli uffici pubblici e privati. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Art. 24 – Il Tesoriere
Il Tesoriere, scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, svolge funzione di consulenza tecnica al servizio del Presidente e del Consiglio Direttivo ai fini della tenuta dei libri contabili e della rendicontazione per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari dell’associazione. Svolge una funzione di collegamento con lo studio di consulenza fiscale eventualmente incaricato per la tenuta delle scritture contabili e relativi adempimenti nonché con l’Organo di controllo ove previsto.
Su delega del Presidente può avere potere di firma presso istituti di credito al fine di eseguire operazioni contabili previa autorizzazione specifica o generale. Inoltre, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandolo con idonea relazione.

Art. 25 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico è un organo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica, composto da membri scelti e nominati dal Consiglio Direttivo, previa ratifica dell’assemblea, nelle modalità stabilite dal regolamento interno dell’associazione, tra primarie personalità del mondo della cultura, nazionale ed internazionale. Il Comitato scientifico è un organo consultivo e scientifico.
I suoi compiti sono:

  • Formulare pareri, risposte, relazioni sui quesiti del Consiglio, anche a beneficio di istituzioni ed enti terzi di rilievo;
  • Contribuire alla promozione, in ogni forma, degli indirizzi di politica culturale 16 dell’associazione.

Art. 26 – L’Organo di controllo
L’assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D.lgs. 117/2017.
Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, comma secondo del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’assemblea, la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti dell’Organo di controllo dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 – L’Organo di revisione legale dei conti
L’Organo di revisione legale dei conti viene nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’assemblea all’Organo di controllo di cui al precedente articolo.

PARTE IV – BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE

Art. 28 – Risorse
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • Quote associative;
  • Contributi pubblici e privati;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rendite patrimoniali;
  • Attività di raccolta fondi;
  • Rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 – Beni
I beni dell’associazione sono mobili, immobili e immateriali. L’associazione può acquistare beni ed accettare eredità, legati e donazioni. I beni mobili, immobili, nonché i beni immateriali che sono elencati nell’inventario, depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 30 – Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 31 – Personale retribuito
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.lgs. 117/2017. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 32 – Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo è redatto dal Consiglio Direttivo di norma entro il 30 aprile di ogni anno, può essere variato e/o modificato nel corso dell’anno laddove comprovate esigenze lo richiedano, previa approvazione dell’assemblea.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce, deve essere approvato dall’assemblea e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, è possibile redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio, regolarmente approvato dall’assemblea, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 33 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 34 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

PARTE V – SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 35 – Scioglimento
L’associazione ha durata illimitata e si scioglie per l’impossibilità del perseguimento degli scopi sociali, accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 36 – Destinazione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell’assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017.

PARTE VI – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 38 – Responsabilità dell’associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 39 – Gratuità degli incarichi e delle attività prestate
Non è previsto né dovuto compenso alcuno e/o indennità per l’espletamento della funzione di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo, dell’assemblea, né per gli incarichi di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere o per qualsiasi altro incarico svolto in seno all’associazione. Ogni attività e forma di partecipazione prestata dagli associati non prevede il pagamento, in qualsiasi forma, di emolumenti, compensi e indennità.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 41 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo.

Letto firmato e sottoscritto.
Gualdo Tadino, 26/02/2020

Sig.ra MARIA DONZELLI
Sig. RAOUL DOMINIQUE BENDO-SOUPOU
Sig.ra RITA FELERICO
Sig.ra LOREDANA CORNERO
Sig.ra BEATRICE SICA
Sig. ANTONIO BOCCHINO
Sig. GIOVANNI AUTUORI


Peripli è iscritta al RUNT – terzo settore, nella sezione “Associazione di promozione sociale”.

Regione Umbria – Iscrizione Peripli registro terzo settore